Se non ricordo male recentemente la legge è cambiata dovendosi adeguare a quella europea percui ci sono stati dei benefici.StefanoL ha scritto:Scusate ma se il caricatore dui qualsiasi arma è considerata parte d arma perchp se acquisto un caricatore cal 45 non ho ne obbligo di denuncia e ne il negoziante non segna nullo sullo scarico? [192
Nastro Cal. 5,56.
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Re: Nastro Cal. 5,56.
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Re: Nastro Cal. 5,56.
...una norma comunitaria non considera il caricatore parte di arma da fuoco ma anche se ci sono stati dei benefici, la cosa (come sempre, in Italia, è ancora poco chiara e chiarita dalle autorita') è da considerarsi da verificare.
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Re: Nastro Cal. 5,56.
Per quanto riguarda le armi da guerra o tipo guerra non credo esistano dubbi: il caricatore è parte d'arma pertanto ne è vietata la detenzione. Per il rimanente è pur vero che il d.l.gvo 204/2010 ha inizialmente apportato "benefici ma poi....leggete un po' qua:wyngo ha scritto:...una norma comunitaria non considera il caricatore parte di arma da fuoco ma anche se ci sono stati dei benefici, la cosa (come sempre, in Italia, è ancora poco chiara e chiarita dalle autorita') è da considerarsi da verificare.
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http://www.earmi.it/diritto/giurisprude ... tori2.html





Credo che per fugare qualche dubbio (ma non tutti) non rimanga altro che porre un quesito al Ministero dell'interno, Divisione Pubblica Sicurezza almeno un pezzo di carta con scritto qualcosa ti rimane..... in settimana lo spedisco poi con comodo risponderanno
......Lo strano destino della pallottola, che bruciando nasce e bruciando muore......
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Re: Nastro Cal. 5,56.
Data l'estrema "differenza"
con cui vengono recepite ed applicate le leggi in materia di munizionamento e affini
il mio spassionato consiglio è quello di rivolgersi al proprio ufficio o caserma responsabile in materia e sentire sempre un loro parere, meglio se preventivo
, onde evitare spiacevoli incomprensioni.
La speranza poi è quella che, in futuro, l'eventuale "nuovo" responsabile la pensi come il precedente
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Re: Nastro Cal. 5,56.
...ti ringrazio della precisazione, intendevo dire ovviamente per le armi da fuoco, con esclusione di quelle da guerra o tipo guerraberettofilo ha scritto:Per quanto riguarda le armi da guerra o tipo guerra non credo esistano dubbi: il caricatore è parte d'arma pertanto ne è vietata la detenzione. Per il rimanente è pur vero che il d.l.gvo 204/2010 ha inizialmente apportato "benefici ma poi....leggete un po' qua:wyngo ha scritto:...una norma comunitaria non considera il caricatore parte di arma da fuoco ma anche se ci sono stati dei benefici, la cosa (come sempre, in Italia, è ancora poco chiara e chiarita dalle autorita') è da considerarsi da verificare.
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ciao Francesco
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